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Sa tentura

La legislazione sarda, dai tempi remoti ai meno remoti, era diretta, soprattutto, a favorire l’agricoltura a scapito della pastorizia. A trascurare l’organizzazione, che con termine ora di moda, si potrebbe chiamare strutturale, basterà richiamare le disposizioni piú caratteristiche in proposito per averne una riprova.

Intanto, quella che assegnava genericamente al bestiame domito i pascoli dei prati ed a quello brado i pascoli dei salti, con esclusione dalle escolche e zone coltive.
In forza di altre disposizioni, i cavallanti e gli aratori dovevano, a fine lavoro, consegnare le bestie ai boynarios (boinarzos) in appositi chiusi a tal fine predisposti e chiamati, a seconda dei luoghi e dei tempi, juas (zuas) o cortes, e da là li prelevavano alla ripresa del lavoro. Così la Carta de Logu al cap. 103 porta: “Item ordinamus qui sus carradores et d’omnia attera persona qui at andare et adugere boe in biage siant tenudos de ‘llos torrare a sas juhas et darellos in manu de sos boynarios…
Ma due disposizioni valgono soprattutto a caratterizzare, con la loro severità, questa finalità del legislatore. E sono quelle che riconoscono e statuiscono il diritto di cattura e di macellazione: sa tentura e su magheddu.
Anzi, piú che di un diritto, si può parlare di un dovere. Il diritto alla tentura è tuttora vigente, sia pure attenuato. A titolo di curiosità riportiamo la norma portata dal cap. 78 degli Statuti Sassaresi: “su bestiamen su quale in Sassari et in su districtu fuit ouer si perdet cussu ad chen aet benne a manos… basti illu assa colonda ouer pilastru dessa loggia de su cumone da Sassari” ecc. E chi vi contravveniva, “siat condempnatu in libras 5 de Janua” (L. 5 di Genova).

A sua volta il proprietario del bestiame, oltre all’obbligo di risarcire il danno, doveva pagare una certa somma a titolo, proprio, di tentura. Il diritto a sa tentura era così diffuso e comune anche nei tempi vicini, che vi era chi si offriva di sorvegliare i terreni altrui, solo per poter riscuotere il diritto di tentura, e ne faceva addirittura un mestiere. E io ne ho conosciuto. Naturalmente talvolta per… non fare un viaggio a vuoto, catturava bestiame… incolpevole. Ma questa è altra storia.
Per restare nel nostro argomento linguistico, rileviamo che bestiamen deriva dalla parola latina bestie, che però indicava la fiera. Una pena del diritto romano era quella di condannare il reo ad bestias, cioè a dover combattere nei circhi contro le fiere.
Ad chen aet: cioè, al quale sarà venuto, ecc. Ora chen è sempre «quello che», ma l’n che vi è aggiunto non è un semplice pleonasmo, ma ha una sua importanza fonetica; vale, cioè, ad evitare l’incontro di due vocali, una terminale e l’altra iniziale e render così piú spedita la pronuncia: fenomeno comune in sardo.
Ma la norma piú drastica era quella de su magheddu, della uccisione, cioè, del bestiame trovato nei terreni chiusi (cuniatos, cunzados) e come tali riconosciuti e annotati in su cartolariu, nei registri a tal fine disposti. Essa addirittura ordinava l’uccisione di un capo di bestiame grosso e sei capi di bestiame minuto, trovati, appunto, nei chiusi coltivati. Il cap. 135 della Carta de Logu così (in riassunto) suona: “volemus et ordinamus qui cussu pubillu de vingna ecc. que ant acaptari bestiamen domadu ouer rui siat tentu et depiant… su dictu bestiamen ochiri ouer lensari… et depiani denunciare a su maiore“, ecc.
Doveva, poi, giustificare la mancata uccisione o il mancato ferimento,. perché, ove risultasse che aveva contravvenuto all’obbligo di uccisione volontariamente, “siat condempnado et paguit assa camera nostra llrs V“.

A conferma e riprova del diritto-dovere di uccidere o ferire il bestiame trovato a danneggiare nei coltivi, sta una disposizione analoga che troviamo negli Statuti Sassaresi. li cap. 106 dice infatti: “Potai in vingna sua ouer auru et cannetu ochier et lanthare cum qualunque arma… unu bestiame grussu per ua (volta) comente est cauallu, ebba ecc. si quisu cauallu et ebba sian chena frenu et sella” (purché il cavallo o la cavalla siano senza briglia né sella, come il cavallo della tiritera dei bambini, che poi era… un gallo. «Cincirinella aveva un gallo mattina e sera andava a cavallo, ma non aveva né briglia né sella», ecc.) “exceptu cauallu de posta. Et dessu atteru bestiamen minudu infina a sex in una via … “. Come si vede, anche il numero doveva essere tradizionale, trovandosi negli statuti di varie regioni o città.
La disposizione fu per altro attenuata, per quanto riguarda la circoscrizione di Sassari, con ordinanza del 1434, adottata, come al solito, dopo analogo voto “de su consigiu majore in su fundaghu de sa prospera… in numeru ultra 60“, dal Podestà donnu Gunnaru Gambella, “pro su multu altu et poderosu segnore su Segnore Re D’Aragona“. In forza di tale ordinanza il diritto di uccidere o ferire era limitato al “bestiamen grussu rude et minudu”, mentre per il bestiame grosso domito, solo se si trattava di capi “qui andarene studicos esserent ingustados in sos laorgios“, e però previa licenza “de su potestade“.

Paolo da Ozieri

Fonte: Curiosità del vocabolario sardo di Antonio Senes

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